Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa….. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Stoppani), sentenza n. 6 del 23 febbraio 2022
Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Stoppani), sentenza n. 6 del 23 febbraio 2022