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Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 138 del 23 settembre 2022

 

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 138 del 23 settembre 2022