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Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale - sentenza n. 107 del 25 giugno 2022

Il parziale accoglimento dell’impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022

 

Il parziale accoglimento dell’impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, in implicita applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare comminata dal CDD pur dichiarando prescritti alcuni dei capi di incolpazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022