Provvedimento di liquidazione - Ordinanza - Sentenza - Mezzo di impugnazione In tema di liquidazione dei compensi agli avvocati, il provvedimento che definisce il procedimento di cui agli artt. 29 e 30 L. 794/1942, seppure adottato nella forma della sentenza,ha natura sostanziale di ordinanza sottratta all'appello ed è,pertanto, impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. che, ai sensi di tale norma, può essere proposto esclusivamente per violazione di legge non essendo consentita la deduzione di incompletezza o insufficienza della motivazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10939 del 11/05/2006