Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393
Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi
Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealta`, correttezza, imparzialita` ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in quanto, piu` che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l’attività richiestagli fosse “puramente materiale e passiva”, nonché del tutto marginale in ragione dell’uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito in un’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita` professionale per la durata di mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393