La prestazione professionale in conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 90
L’avvocato deve astenersi dall’assumere incarichi da soggetti che abbiano interessi e posizioni processuali divergenti, determinandosi altrimenti una violazione dei doveri di lealtà e correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto il risarcimento dei danni da incidente stradale per conto di un cliente, al quale aveva altresì richiesto per conto di altro cliente il risarcimento dei danni per un secondo sinistro stradale verificatosi il giorno stesso del primo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2013, n. 90