Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi Consiglio Nazionale Forense 12-05-2010, decisione n. 26
Avvocato - Procedimento disciplinare - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Artt. 37 e 51 codice deontologico forense - dopo avere assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari, assuma successivamente il mandato in favore di uno di essi contro l'altro Consiglio Nazionale Forense 12-05-2010, decisione n. 26
Avvocato - Procedimento disciplinare - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Artt. 37 e 51 c.d.f vere assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari, assuma successivamente il mandato in favore di uno di essi contro l'altro Consiglio Nazionale Forense 12-05-2010, n. 26
Pres. ALPA - Rel. ALPA - P.M. IANNELLI (conf.)
Avvocato - Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.N.F. - Deposito di memorie - Termine - Decorrenza e scadenza - Artt. 60 e 61 r.d. n. 37/34.
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Artt. 37 e 51 c. I c.d.f. - Conflitto potenziale - Violazione - Natura interessi - Irrilevanza -Fattispecie.
Avvocato - Norme deontologiche - Illecito deontologico - Sanzione - Misura - Notorietà dell'incolpata - Rilevanza.
Ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.D. n. 37/34, il termine ultimo per presentare memorie scade il giorno decimo successivo a quello in cui il P.M. deve effettuare la restituzione degli atti.
Il principio enunciato dall'art. 37, canone II, c.d.f., adesso contenuto nell'art. 51, canone I, è dotato di autonomo rilievo rispetto alla previsione generale ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di situazioni di possibile conflitto. L'elemento costitutivo dell'illecito disciplinare, rappresentato dalla successiva prestazione di assistenza "in favore" di uno solo dei coniugi, risulta pertanto pienamente integrato dalla mera accettazione del mandato ad assistere uno dei coniugi contro l'altro, senza che rilevi la natura degli interessi in contesa fra gli stessi.
Benché l'art. 51, canone I, c.d.f. faccia espresso riferimento alla fattispecie in cui un avvocato, dopo avere assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari, assuma successivamente il mandato in favore di uno di essi contro l'altro, analoga esigenza di tutela è ravvisabile nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia prestato consulenza in vista di una separazione ad uno dei coniugi e, in seguito, abbia accettato il mandato dall'altro coniuge per assisterlo nella medesima separazione, con conseguente operatività, anche in tale ultima fattispecie, del medesimo obbligo di astensione dell'avvocato, a prescindere dalla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o meramente potenziale.
Ancorché tutti gli iscritti all'Albo siano tenuti al rigoroso rispetto delle norme deontologiche, gli avvocati che godono di maggior fama devono essere tuttavia particolarmente ligi all'osservanza delle norme deontologiche, in quanto, per un verso, i colleghi, soprattutto più giovani, tendono ad assumerli ad esempio, e, per altro verso, gli illeciti da loro compiuti hanno una maggiore risonanza presso l'opinione pubblica e, quindi, una potenzialità lesiva dell'immagine e del decoro della categoria professionale particolarmente rilevante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 marzo 2009)