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Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025

Illecito chiedere la nomina di un AdS per un proprio assistito utilizzando informazioni apprese durante la difesa dello stesso - l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone - Conflitto di interessi anche solo potenziale: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno

Illecito chiedere la nomina di un AdS per un proprio assistito utilizzando informazioni apprese durante la difesa dello stesso

Costituisce violazione dell’art. 24 cdf (Conflitto di interessi) il comportamento dell’avvocato che, per conto di un terzo, depositi un ricorso per l’amministrazione di sostegno di un proprio assistito, utilizzando informazioni apprese durante la difesa, seppur stragiudiziale, di quest’ultimo.

Infatti, il conflitto di interessi ben può sussistere anche in ambito di volontaria giurisdizione (*), come appunto il procedimento ex art. 407 c.c., il quale -pur non avendo natura contenziosa- può potenzialmente dar luogo ad interessi contrapposti, giacché interviene sugli interessi patrimoniali del beneficiario che vede così ridotta la possibilità di decisione e di disposizione del suo patrimonio. 

Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale.

Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo. 

Conflitto di interessi anche solo potenziale: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno

L’art. 24 cdf mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno.

Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025