Gli obblighi a carico del mero domiciliatario
Nel caso in cui l’avvocato assuma le vesti di semplice domiciliatario, il suo esclusivo dovere si limiti a comunicare al dominus della causa/procedimento, tutte le notizie che a lui dovessero pervenire dalla cancelleria o da controparte, non rilevandosi alcuna fonte normativa che lo obblighi, nella veste de qua, a partecipare ad udienze ovvero ad adempiere ad ulteriori incombenze di qualsiasi natura.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 158
art. 43 Codice deontologioc forense