Il mancato pagamento del domiciliatario è un illecito permanente (per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2 - - - - - - - - - -
Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non può ritenersi decorso, non essendo mai cessata la condotta incriminata che, nella specie, assume i connotati della continuità e della permanenza.
(Nella specie, la condotta censurata risultava integrata dal mancato pagamento delle prestazioni affidate ad altro collega, ex art. 30 codice deontologico).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2
art. 43 Codice deontologioc forense