Sull’obbligo di pagare il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 42 - - - - - - - - - - -
Ove la parte assistita non adempia, commette illecito disciplinare l’avvocato che violi l’obbligo di soddisfare le prestazioni direttamente affidate ai colleghi, quand’anche ciò dipendesse da un calo dei guadagni di studio, che infatti non elimina la responsabilità disciplinare del professionista, ma al più può valutarsi ai fini della graduazione della pena.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 42
art. 43 Codice deontologioc forense