domiciliatario - compenso - tariffe - avvocato
domiciliatario - compenso - tariffe - avvocato - I pareri del Consiglio Nazionale Forense
Prestazioni del domiciliatario – i Diritti e gli onorari dovuti al domiciliatario sono a carico del dominus e non sono duplicabili nei confronti del cliente (Consiglio nazionale forense Parere n. 2 del 4.11.05)
la Commissione, sulla base della proposta del Relatore, adotta il seguente parere:
“In via di principio va tenuto conto delle funzioni del procuratore in loco che non sono disciplinate espressamente nelle tariffe vigenti le quali prevedono, tra i diritti di cui alla tabella B, esclusivamente la corresponsione di un compenso unico per le prestazioni del domiciliatario (suddiviso in scaglioni di competenza per giurisdizione).
Partendo da quest’unica indicazione tabulare ne consegue, fermo restando che la questione non riguarda le voci di tariffa relative agli Onorari di Avvocato ma soltanto i Diritti, quanto segue:
- la verifica dell’attività effettivamente prestata e quindi il riconoscimento di compensi diversificati per voci di tariffa, è questione rimessa alla sensibilità professionale e al buon senso dei singoli avvocati che reciprocamente sono tenuti a regolamentare la liquidazione delle competenze secondo le pattuizioni realmente intercorse;
- i criteri sottesi a tale verifica, e che devono valere per tutte le voci di tariffa, sono quello della effettività, della opportunità e della necessità dell’attività effettuata in relazione ai singoli incombenti (es: esaminare CTU e CTP va considerato in termini di necessaria / opportuna conoscenza del procuratore in loco per spiegare efficacia in udienze ove compaiano i consulenti);
- in caso quindi non venga pattuito preventivamente tra dominus e procuratore in loco il compenso, anche forfettario, spettante a quest’ ultimo, le prestazioni rese andranno liquidate dal dominus, quale unico obbligato diretto del procuratore in loco, in considerazione dei criteri della effettività, opportunità e necessità.
- comunque non è ammissibile alcuna duplicazione dei compensi a carico del cliente per cui le controversie sul punto non dovranno riguardare la parte.
In conclusione, sui due quesiti proposti, si ritiene:
1) per quanto attiene al chiarimento chiesto in relazione alla voce “per la disamina”, la risposta è che questo diritto spetta una sola volta al solo dominus.
2) Per quanto riguarda le voci elencate nel secondo quesito, queste dovranno essere riconosciute alla luce dei principi e dei criteri sopra indicati.
(Consiglio nazionale forense Parere n. 2 del 4.11.05