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L’obbligo deontologico di corrispondere il compenso al domiciliatario presuppone un obbligo giuridico di natura civile - sentenza n. 129 del 13 settembre 2022

L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022

 L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente), sicché negli altri casi è sufficiente che, per Colleganza, il dominus si adoperi affinché siano soddisfatte le legittime richieste economiche del Domiciliatario per le prestazioni svolte, all’uopo eventualmente postergando il proprio credito (cfr. art. 30 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022