Procuratore domiciliatario - Lo speciale compenso di lire diecimila, previsto dalla voce n. 77 paragrafo settimo della Tabella B allegata alla deliberazione del Consiglio Nazionale Forense 8 maggio 1969, compete soltanto al procuratore esclusivamente domiciliatario e non anche al difensore che abbia eletto domicilio presso di lui nell'interesse del proprio cliente. Il difensore, pertanto, può chiedere il pagamento di tale somma solo a titolo di rimborso di spesa, ove dimostri di averla anticipata per conto del cliente. Corte di Cassazione, Sez. II, n. 3496 del 22 ottobre 1975