Skip to main content

Accordo sul compenso - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025

L’accordo sul compenso va stipulato al momento del conferimento dell’incarico - Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

L’accordo sul compenso va stipulato al momento del conferimento dell’incarico
A pena di nullità, il patto di determinazione del compenso dell’avvocato deve essere redatto in forma scritta ai sensi dell’art. 2233 co. 3 c.c., che non può ritenersi implicitamente abrogato dall’art. 13 co. 2 L. n. 247/2012, la quale stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto, norma, questa, che non si riferisce alla forma del patto, ma indica che il momento in cui stipularlo è quello del conferimento.
Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità
L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdf) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025