La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 247
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 247