L'indebito trattenimento di somme spettanti al cliente Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206
Il professionista che trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206