valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 novembre 2014, n. 171
L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 novembre 2014, n. 171