Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197