La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2
L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. Tali ipotesi non fanno venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2