Il diritto di trattenere le somme corrisposte dalla controparte a titolo di spese legali liquidate giudizialmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 152
Il diritto di trattenere le somme corrisposte dalla controparte a titolo di spese legali liquidate giudizialmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 152
L’avvocato ha diritto di trattenere le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso, a carico della controparte, allorché non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 ncdf, già art. 44 codice previgente).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 152
Utilizzando questo sito web, acconsenti all'uso dei cookie come descritto nella nostra Informativa sulla privacy.