Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126
Pone in essere una condotta contraria agli artt. 5,6,7, 8 e 41 c.d.f., il professionista che, in violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, consenta ad un soggetto non abilitato l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato presso il proprio studio e che trattenga somme di denaro dei clienti senza renderne conto né provvedendo alla restituzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 19 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126