Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione somme – Omesso rendiconto – Omessa fatturazione – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 maggio 2001, n. 94
L’avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente avute in ragione del mandato, ometta di dare il rendiconto dell’attività svolta e non invii al cliente le fatture emesse, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla sanzione della sospensione per anni uno).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 maggio 2001, n. 94