Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Trattenimento somme – Omesso rendiconto – Omessa fatturazione – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 dicembre 1999, n. 240
L’avvocato che trattenga ingiustificatamente somme avute in ragione del mandato, ometta di darne il rendiconto e di emettere fattura pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità, lealtà e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, essendo risultato prescritto uno degli addebiti, la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla sanzione della sospensione per anni uno).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 dicembre 1999, n. 240