L’illecito disciplinare non è scriminato dalla provocazione altrui
La rilevanza deontologica dell’illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, durante l’udienza il professionista aveva definito la collega di controparte -con dichiarazione poi riportata a verbale- una persona “bugiarda”, “povera matta”, con “seri problemi mentali”, un “sacco di debiti in giro” e “piena di procedimenti disciplinari in tutta Italia”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto irrilevante l’asserita provocazione altrui, peraltro non provata).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178