Il compimento di plurimi tentativi di pignoramento non integra, di per sé, illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 giugno 2018, n. 65
Non è deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda l’esecuzione di plurimi pignoramenti, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già 49 cdf), ovvero propria qualora si tratti di credito professionale (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato in primo grado “per aver posto in essere nei confronti della propria assistita, plurime azioni esecutive, tra cui quelle mobiliari con asporto dei beni, aggravandone la posizione debitoria”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 giugno 2018, n. 65