Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 19 del 1 febbraio 2021
Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 19 del 1 febbraio 2021