Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che denunci falsamente il furto di un assegno, trattandosi di condotta integrante il reato di calunnia, il cui bene protetto dalla…. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che denunci falsamente il furto di un assegno, trattandosi di condotta integrante il reato di calunnia, il cui bene protetto dalla norma penale è la corretta amministrazione della giustizia, con conseguente grave lesione dei principi di dignità, probità e decoro che presidiano l’esercizio della professione forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022