Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente
Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente), l’incarico - giudiziale o stragiudiziale - contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni:
a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;
b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66