Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 29
Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato (Nel caso di specie, il professionista agiva contro il proprio ex cliente dopo appena due mesi dalla cessazione dell’incarico).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 29