Invio parcella - Effetti ex art. 1334L'invio al cliente, da parte del professionista, della parcella per le prestazioni svolte produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 c.c. allorchè perviene al destinatario il quale, a meno che non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla. Pertanto spetta al giudice di merito accertare se il pagamento della somma richiesta con la prima parcella non sia liberatorio perchè effettuato dopo l'arrivo di una seconda parcella, implicante la revoca di quella proposta per prima. Cassazione civile, sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15376