Il diritto/dovere di difesa va contemperato con i doveri di lealtà, correttezza e colleganza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 75
L’avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prodotto, con la memoria di replica, dei documenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 75