Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà – Dovere di difesa – Limiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246
Deve escludersi la responsabilità disciplinare del professionista che, costituitosi in un giudizio d’appello, mantenga nel corso del procedimento l’eccezione di improcedibilità del gravame ancorché in seguito ne risulti evidente l’infondatezza in fatto. Invero, il rispetto del dovere di lealtà deve essere considerato congiuntamente a quello del dovere di difesa, il cui esercizio assume rilievo disciplinare solo qualora travalichi la normale dialettica processuale ed in particolare allorché l’eccesso di difesa ridondi in mala fede e sia percepibile una distorta, disonesta ed abusiva finalità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Firenze, 24 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246