Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di difesa – Dovere di lealtà – Revoca del mandato – Omesse informazioni – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 novembre 2000, n. 214
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, se pur revocato dall’incarico, ometta di informare la parte assistita della avvenuta notifica della sentenza, consentendo il formarsi del giudicato; la revoca del mandato non esime, infatti, il difensore dal dovere di informare la parte già assistita delle comunicazioni ricevute nel suo interesse.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 novembre 2000, n. 214