Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza e collaborazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 203
Se è vero che l’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, altrettanto vero è che tale difesa non può tuttavia mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte e del suo legale, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza ed ai principi di colleganza.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 203