Sanzione disciplinare e favor rei: superato il criterio del “tempus regit actum”
Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo del criterio del “tempus regit actum”, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 cit.) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382