Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 228 del 28 dicembre 2021
Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente da soggetto munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, proposta in proprio dall’interessato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 228 del 28 dicembre 2021