Il procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025
Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte - La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte - Inadempimento al mandato: in caso di illecito omissivo, incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa - Mancate informazioni al cliente: incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa
Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Inadempimento al mandato: in caso di illecito omissivo, incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa
In ipotesi di illecito omissivo da inadempimento al mandato (art. 26 cdf), incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa, mentre l’onere probatorio dell’ufficio è assolto con la dimostrazione dell’avvenuto conferimento del mandato professionale da parte dell’assistito all’avvocato per dare corso all’attività professionale dovuta per il conseguimento del fine per il quale fu officiato (Nel caso di specie, l’incolpato non aveva introdotto il giudizio).
Mancate informazioni al cliente: incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa
In caso di omesse informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf), incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa, mentre l’onere probatorio dell’ufficio è assolto con la dimostrazione dell’avvenuto conferimento del mandato professionale da parte dell’assistito all’avvocato per dare corso all’attività professionale dovuta per il conseguimento del fine per il quale fu officiato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025