Rapporti con i colleghi –Omesse informazioni al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238
Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al collega corrispondente – Omesso svolgimento del mandato – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
L’avvocato che dia false informazioni al cliente e al collega corrispondente sullo stato della causa a lui affidata, che ometta di svolgere il mandato ricevuto e non restituisca titoli e documenti avuti in ragione dello stesso, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di diligenza, probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi nove). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 21 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238