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Il richiamo verbale - sentenza n. 105 del 25 giugno 2022

Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur….. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022

 

Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Inoltre, qualora il provvedimento in parola sia stato pronunciato dal CDD all’esito del procedimento disciplinare (e non in fase istruttoria pre-procedimentale), il CNF può decidere la relativa impugnazione anche comminando una sanzione più grave (nel rispetto del divieto di reformatio in pejus, stante i predetti legittimati attivi) senza alcun vulnus delle facoltà difensive dell’incolpato, proprio in considerazione dell’intera celebrazione del giudizio di primo grado (Nel caso di specie, il COA aveva impugnato il richiamo verbale, deliberato all’esito del procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, nell’accogliere l’impugnazione, ha comminato all’incolpato la sanzione disciplinare dell’avvertimento, pertanto senza necessità di rimettere gli atti al CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022