Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 120 del 11 giugno 2021
L’avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare, che è esecutivo sin dalla data di sua notifica (art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 ed art. 60 co. 2 L. n. 247/2012), sicché in tal caso il ricorso stesso deve essere necessariamente proposto a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorrente proponeva impugnazione in proprio avverso la delibera di sospensione cautelare, limitandosi a nominare come proprio difensore, nel corpo dell’atto, un avvocato Cassazionista, il quale tuttavia non sottoscriveva pure il ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 120 del 11 giugno 2021