Nel giudizio disciplinare forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p … Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 2 del 23 febbraio 2022
Nel giudizio disciplinare forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. Pertanto, l’avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 2 del 23 febbraio 2022