Nel giudizio disciplinare forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Caia), sentenza n. 30 del 22 marzo 2022
Nel giudizio disciplinare forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. Pertanto, l’avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Caia), sentenza n. 30 del 22 marzo 2022