In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore….. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 1° giugno 2022
In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 1° giugno 2022