Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021