Skip to main content

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - sentenza n. 112 del 25 giugno 2022

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità… Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 112 del 25 giugno 2022

 

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 112 del 25 giugno 2022