Avvocato – la vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 331 del 27 dicembre 2023
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Capi di incolpazione: 1) avere fornito ripetutamente sostanza stupefacente (del tipo cocaina) alle proprie praticanti, consumandola insieme a queste ed altri all’interno ed all’esterno dello studio professionale ; 2) avere, , omesso di assicurare a queste la proficuità della pratica forense 3) avere omesso di riconoscere alle proprie praticanti alcun compenso e comunque un compenso adeguato 4) avere intrattenuto con propri clienti non identificati rapporti consistenti nell’acquisizione di stupefacenti dai clienti medesimi, idonei a influire sul rapporto professionale con questi. 5) avere svolto la funzione di testimone alla celebrazione del matrimonio civile, matrimonio simulato e contratto al solo fine di consentire al suddetto di ottenere il permesso di soggiorno ed evitare l’espulsione dal territorio italiano. Sanzione della sospensione dall’ esercizio professionale per anni quattro
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi di terzi e degli operatori del diritto.