La ratio dell’art. 41 nuovo codice deontologico
La ratio dell’art. 41 ncdf, già art. 27 cdf (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di riconoscere all’Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49