L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236