Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a desistere o transigere - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49
Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. 41 ncdf (già art. 27 cdf), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto direttamente alla propria controparte, pur sapendola assistita da un legale, intimandole di soppesare “con molta prudenza” la propria posizione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49